PRIGIONIERI DEL SILENZIO O.N.L.U.S.
Art. 1 Costituzione
E’ costituita l’Associazione “PRIGIONIERI DEL SILENZIO” O.N.L.U.S.
La durata dell’Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l’Assemblea degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.
Art. 2 Sede
Essa ha sede legale in Via Giovanni Battista Casella 33, 20156 Milano (MI)
L’eventuale variazione della sede non comporterà modifica di statuto fatta salva l’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria e dovrà essere tempestivamente comunicata ai registri presso i quali l’Associazione è iscritta.
Art. 3 Carattere di gratuità e di volontariato
L’Associazione non ha finalità di lucro ed è apartitica. Essa opera con le strutture pubbliche e private aventi finalità compatibili; può aderire ad altre associazioni similari, cooperative sociali e loro consorzi anche ai sensi della Legge 381/91; si ispira ai principi della solidarietà umana e riconosce il valore sociale del volontariato e delle relative leggi, in particolare la legge quadro sul volontariato (L. N. 266/91).
Art. 4 Scopo
Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria e di beneficenza nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che vivono la problematica diretta della detenzione oltre confine italiano e non solo. In particolare l’Associazione intende:
- Perseguire finalità di utilità sociale promuovendo attività che abbiano natura solidaristica ed aggregativa per il consolidamento della pacifica convivenza, e per la difesa dei diritti civili dei cittadini italiani detenuti nelle carceri di paesi esteri e le famiglie residenti in Italia;
- Creare un movimento di opinione pubblica in favore dei detenuti italiani all’estero;
- Promuovere ed attuare iniziative, economico-sociali per sostenere le famiglie dei detenuti nell’affrontare spese legali e giudiziali per il perseguimento degli scopi associativi;
- Sostenere moralmente ed assistere economicamente, le famiglie, nel reinserimento della vita sociale dei detenuti al termine dello sconto della pena;
- Collaborare con altri enti ed associazioni per la tutela dei diritti umani, o altre entità con similare scopo;
- Organizzare e svolgere azioni dimostrative dirette e non violente in relazione ai problemi attinenti e compatibili agli scopi associativi;
- Identificare, ricercare e verificare problemi attinenti agli scopi associativi, sollecitare ed accrescere la pubblica attenzione ed informazione su tali problemi attraverso i mass media e programmi educativi, sviluppare e dare esecuzione a programmi di attività allo scopo di raggiungere tali obiettivi;
- Impegnarsi direttamente, promuovere, sviluppare, organizzare ricerche, conferenze, seminari, eventi culturali e di istruzione professionale, erogare contributi sempre per perseguire gli scopi associativi;
- Svolgere tutte quelle attività e tutte quelle operazioni che siano necessarie o accessorie per il conseguimento delle finalità dell’associazione, compresa l’edizione e la diffusione di pubblicazioni, materiale pubblicitario, la raccolta e l’accettazione di contributi e donazioni, l’acquisto, l’uso e la disponibilità di beni mobili ed immobili, il contrarre prestiti e l’ottenimento di finanziamenti;
- Svolgere qualunque attività che sia direttamente connessa con gli scopi associativi.
L’associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci e volontari.
Art. 5 I soci
Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a 5.
Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci esclusivamente persone fisiche che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con la osservanza delle seguenti modalità:
- indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- pagare l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 Ammissione soci
Possono acquistare la qualità di socio tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali e si impegnino a collaborare all’attività dell’Associazione, dichiarando di accettare senza riserve le norme statutarie.
Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art. 7 Perdita della qualità di socio
La qualità d’associato cessa, oltre che per dimissioni – nei termini sopra indicati – per esclusione che può essere decretata dal Consiglio Direttivo per:
- Condotta contraria agli ideali, agli interessi ed agli scopi dell’Associazione;
- Indegnità morale;
- Grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi associativi;
- Mancato versamento della quota associativa, per due anni consecutivi.
Il provvedimento d’esclusione è di competenza del Consiglio Direttivo che lo adotta a maggioranza assoluta dei propri membri, previa contestazione per iscritto degli addebiti. Il Socio escluso ha la facoltà del diritto di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 8 Dipendenti
È possibile assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge esclusivamente per il regolare funzionamento dell’Associazione o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
Art. 9 Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per la realizzazione degli scopi prefissati attraverso:
- Quota sociale, stabilita di anno in anno dall’Assemblea;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato o di enti pubblici finalizzati al sostegno di attività o progetti specifici;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Tutte le suddette risorse dovranno essere utilizzate dal Consiglio Direttivo nella maniera più proficua secondo le indicazioni dell’Assemblea per il perseguimento degli scopi sociali.
L’associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell’associazione salvo che non sia prevista per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 10 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni esercizio, redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 31 marzo; redige anche un bilancio preventivo, da approvare in assemblea.
Art. 11 Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di sette persone elette dall’Assemblea;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai deliberati assembleari.
Art. 12 Assemblea dei Soci
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
E’ compito dell’Assemblea:
- individuare le linee programmatiche dell’Associazione e fornire gli indirizzi per la sua attività;
- approvare il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione di attività presentati dal Consiglio Direttivo, eleggere i componenti il consiglio Direttivo e approvarne il numero;
- deliberare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, con un membro scelto tra i non eletti;
- approvare l’ eventuale regolamento e le sue variazioni;
- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- deliberare l’esclusione dei soci;
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approvare i rimborsi massimi previsti per i membri del Comitato direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;
- approvare l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione; sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’ articolo 15.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante email o avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione .
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 13 Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette nominati dall’Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere Segretario.
- Al Consiglio Direttivo spetta di:
- Curare l’esecuzione della deliberazione dell’assemblea;
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;
- Eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Tesoriere;
- Deliberare sulle domande di nuove adesioni, sulle eventuali reiezioni e sull’esclusione dei soci salvo ratifica dell’Assemblea;
- Provvedere agli affari d’ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni semestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta.
Art. 14 Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, che elegge anche un Vice-Presidente per i casi di assenza o di delega del Presidente.
Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci.
Il Presidente ha il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
La legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente e in caso di impedimento al Vice-Presidente.
Art. 15 Il Collegio dei probiviri
- Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili;
- Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente;
- Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.
Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art.11.
Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell’associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione e sono inappellabili.
Art.16 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore e la nomina di uno o più liquidatori devono essere deliberati con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Art. 17 Controversie
Qualunque controversia sociale sarà devoluta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea, i quali giudicheranno secondo equità.
Art. 18 Rimandi
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norma del Codice Civile e della Legge Quadro sul Volontariato.
Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci.